Servizio IX - Catasto incendi
Ultimo aggiornamento: 15 ottobre 2025, 13:38
Il Catasto delle aree percorse dal fuoco in Toscana è un registro comunale che elenca i terreni boschivi e i pascoli danneggiati dagli incendi per applicare specifici divieti e prescrizioni.
L’Ufficio Forestazione e Protezione Civile dell’Unione dei Comuni, per conto dei comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Castell’Azzara, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano gestisce e aggiorna annualmente questo catasto, rendendolo disponibile per la consultazione pubblica e l'aggiornamento degli strumenti urbanistici, in base alla Legge forestale regionale (L.R. 39/2000) e alla legge nazionale sugli incendi boschivi (L. 353/2000).
I dati relativi agli incendi vengono resi disponibili dal Corpo Forestale dello Stato attraverso il portale SIAN, entro aprile dell’anno successivo a quello di riferimento e l’Unione provvede all’adozione delle aree percorse da incendio. A seguito dell’adozione, i comuni interessati da incendi provvedono alla pubblicazione per 30 giorni, al fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni.
Trascorso tale termine si provvede all’approvazione di tali aree con Delibera di Consiglio.
Si ricorda che, in base all’art. 76 della L.R. 39/2000, le aree percorse da incendio vengono sottoposte ai seguenti divieti:
- Comma 4.Nei boschi percorsi da incendi è vietato:
a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;
b) per cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione realizzata con le modalità definite nel piano AIB.
- Comma 5. Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata:
a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;
b) per un periodo di venti anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive. (167)
- Comma 5 bis. Nei certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal comune deve essere espressamente richiamato il divieto di cui al comma 5. (168)
- Comma 6. Alle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, terzo periodo, della l. 353/2000 e successive modificazioni.
- Comma 7. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.";