Direttive

Direttiva Agenzia delle Dogane

La direttiva dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 131411/RU del 20 settembre 2019 contiene indirizzi operativi per la reintroduzione dell'obbligo di denuncia fiscale per gli esercizi di vendita di prodotti alcolici ex D.Lgs. n. 504/95, art. 29 comma 2.

Fra le altre cose, per il periodo di non vigenza dell'obbligo di denuncia fiscale, la circolare prevede:

a) che siano sottoposti all'obbligo di denuncia anche quegli operatori che medio tempore, ovvero dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019, hanno avviato l'attività senza essere tenuti all'osservanza del predetto vincolo. In tale direzione, gli esercenti rientranti nella descritta fattispecie procederanno a consolidare la loro posizione presentando all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, entro il 31 dicembre 2019, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita per quanto attiene alla disciplina dell’accisa utilizzando il modello allegato alla circolare stessa

b) Analogamente dovranno comportarsi quegli esercenti cheeffettuato la comunicazione preventiva al SUAP in data anteriore al 29 agosto 2017 non abbiano completato il procedimento tributario di rilascio della licenza per l’intervenuta soppressione dell’obbligo di denuncia i quali potranno utilizzare, quindi, il modello allegato come i soggetti di cui al punto a.

c) Stesso comportamento è previsto per i titolari degli esercizi per i quali, durante il periodo di vigenza della soppressione dell’obbligo di denuncia siano intervenute variazioni nella titolarità dell’esercizio di vendita, (e che siano pertanto subentrati ad un titolare di licenza in quanto trattasi di esercizio avviato prima del 29 agosto 2017); per tali soggetti si prevede infatti che: l’attuale gestore ne darà tempestiva comunicazione al competente Ufficio delle dogane al fine di procedere all’aggiornamento della licenza di esercizio.

Con le precedenti disposizioni l'Agenzia delle Dogane mira alla regolarizzazione delle posizioni degli esercenti che abbiano avviato o siano subentrati ad un'attività avviata precedentemente al 29/08/2017 (data di entrata in vigore dell'art. 1 comma 178 della L.124/2017 che prevedeva la soppressione dell'obbligo di denuncia) o durante il periodo di vigenza della soppressione dell'obbligo (dal 29/08/2017 al 29/06/2019); per tali soggetti è previsto che la richiesta di licenza ovvero dell'aggiornamento della licenza venga effettuata direttamente presentando all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, entro il 31 dicembre 2019, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita per quanto attiene alla disciplina dell’accisa utilizzando il modello allegato alla circolare stessa e non a mezzo di sportello unico.

Per le attività di vendita avviate dal 30 giugno 2019, la Sottosezione 1.10 della tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016 dispone che la comunicazione da presentare al SUAP all’avvio della vendita al minuto o della somministrazione di alcolici vale quale denuncia fiscale all’Agenzia delle Dogane. In altri termini, la presentazione della comunicazione preventiva al SUAP, il quale è tenuto alla trasmissione della stessa all’Ufficio delle Dogane, assorbe la denuncia di attivazione ex articolo 29, comma 2, D.Lgs. 504/1995

TUTTAVIA LE ATTIVITA' DI VENDITA DI PRODOTTI ALCOLICI CHE AVVENGONO NEL CORSO DI SAGRE, FIERE, MOSTRE, EVENTI A CARATTERE TEMPORANEO O DI BREVE DURATA, PERMANGONO NON SOGGETTE ALL'OBBLIGO DI DENUNCIA FISCALE

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